Art. 1.
(Camere di conciliazione presso i tribunali).

      1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione.
      2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture del personale degli uffici giudiziari del circondario del tribunale; svolge, sotto il controllo del presidente del tribunale e del consiglio dell'ordine degli avvocati, funzioni di composizione non contenziosa delle controversie civili avente ad oggetto diritti disponibili. La camera di conciliazione svolge la sua funzione senza alcun limite di competenza per valore.
      3. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i princìpi generali diretti a garantire che gli statuti delle camere di conciliazione siano improntati all'indipendenza ed alla imparzialità.
      4. Presso ogni camera di conciliazione è istituito un elenco di esperti conciliatori cui possono accedere gli avvocati che hanno superato il corso di formazione di cui all'articolo 6. Nella fase transitoria che precede la formazione dell'elenco degli esperti conciliatori il presidente del tribunale, d'intesa con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, i componenti dell'elenco degli esperti conciliatori nel numero ritenuto idoneo allo svolgimento dei compiti durante la fase transitoria.

 

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      5. Il presidente del tribunale, d'intesa con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, un segretario generale, che cura l'assegnazione degli affari agli esperti conciliatori e la liquidazione delle indennità ai sensi dell'articolo 3. Il segretario generale resta in carica per un biennio, rinnovabile una sola volta.